Nuovi locali come ambulatori nelle farmacie: il Tar Sicilia boccia decisione della Regione
Il Tar Sicilia, accogliendo il ricorso presentato da diverse realtà siciliane di medici accreditati, tra le quali il Cimest, ha decretato la sospensione della "nota prot. 22991 del 14.05.2024 dell'Assessore alla Salute della Regione Siciliana" del Dirigente generale del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute della Regione siciliana" e "- di ogni altro atto connesso - presupposto e/o conseguenziale che possa risultare lesivo per le ricorrenti".
L’Assessore aveva stabilito l’erogazione, da parte dei farmacisti, dei servizi sanitari a carico del Sistema Sanitario nei locali esterni distaccati dalla farmacia, con la sola preventiva autorizzazione da parte dell’Azienda sanitaria territorialmente competente. Questi provvedimenti avrebbero consentito ai farmacisti l’apertura di ambulatori polispecialistici in locali esterni e distaccati dalla farmacia sulla base del solo previo parere igienico/sanitario della ASP competente.
Nel dettaglio, il Tar Palermo, Sezione I (Presidente Consigliere Salvatore Veneziano, Relatore Consigliere Francesco Mulieri) con ordinanza dell’11 settembre - in accoglimento di 3 ricorsi proposti dai Sindacati Cimest ed SBV unitamente a circa 100 Strutture convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale nelle varie branche della Cardiologia, Laboratori di analisi e Fisiatria tutti assistiti dagli avvocati professori Salvatore Pensabene Lionti e Tommaso Pensabene Lionti - ha sospeso i provvedimenti con cui l’Assessorato Regionale della Salute avrebbe consentito alle farmacie di aprire veri e propri poliambulatori convenzionati esterni e distaccati dalla sede farmaceutica, con un accelerato procedimento autorizzatorio illegittimamente basato sul silenzio assenso. Il Giudice amministrativo infatti ha rilevato l’assenza di un presupposto normativo che legittimasse l’Amministrazione ad autorizzare le farmacie in tale senso nonché ha stigmatizzato il sistema autorizzatorio illegittimamente basato sul silenzio assenso e come tale non idoneo a garantire le ineludibili garanzie poste a tutela del diritto fondamentale alla salute.