Presunti brogli a Rosolini, il Cga rinvia per un supplemento di indagini
Il Consiglio di giustizia amministrativa di Palermo non decide sul ricorso presentato da Tino Di Rosolini per presunte manipolzioni sull'esito delle amministrative del 2018 a Rosolini. O meglio i giugici amministrativa del Cga di Palermo, prendono tempo, senza emettere la sentenza che era attesa per lo scorso fine febbraio.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, scrive nella motivazione che "dispone l’incombente istruttorio supplementare con le modalità e nei termini indicati in motivazione. Rinvia, per l’esame della relazione integrativa di verificazione, e la trattazione ulteriore della causa, all’udienza del 14 ottobre del 2020",La decisione è stata presa dopo la Camera di Consiglio alla presenza del presidente,Claudio Contessa, dei consiglieri Nicola Gaviano, Marco Burricelli e Nino Caleca e dell'estensore, il consigliere Marco Giuseppe Verde.
Ma quali sarebbero queste indagini supplementari? "Esaminata la relazione del funzionario verificatore delegato e rilevato che, con riguardo in particolare alla sezione elettorale n. 9, l’attività verificatoria svolta con le modalità riportate nelle premesse della relazione medesima (tra cui, particolarmente, l’enucleazione, dal verbale delle operazioni elettorali, del dato numerico concernente il numero dei votanti, e il (ri)conteggio di tutte le schede elettorali scrutinate, contenute all’interno della busta 5 CS – voti validi, e 4 CS – schede bianche e nulle) non ha permesso di accertare il numero degli elettori che hanno votato, sì che il funzionario verificatore delegato ha deciso di non procedere alla apertura della busta n. 5 CS e al conteggio delle schede scrutinate; precisato, sempre in via preliminare, che nell’ordinanza istruttoria n. 754/2019 questo Consiglio, nel richiedere al verificatore di accertare la corrispondenza, o meno, tra il numero degli elettori votanti e le schede scrutinate, con riferimento alle sezioni indicate nel ricorso, non aveva escluso che il verificatore, nella sua discrezionalità operativa, potesse compiere le attività allo stesso assegnate anche, ove del caso, operando il (ri)conteggio delle schede scrutinate;
ritenuto indispensabile, ai fini del decidere, disporre, affidandolo al verificatore delegato, un approfondimento istruttorio ulteriore, riferito alla sezione n. 9, diretto a verificare la corrispondenza, o meno, tra il numero degli elettori effettivamente votanti nella sezione e il numero delle schede scrutinate. Il numero delle schede scrutinate - scrive il Cga - verrà accertato anche attraverso l’apertura della busta, o delle buste, e il (ri)conteggio delle schede elettorali ivi contenute. Per accertare l’esatto numero degli elettori votanti, il verificatore si avvarrà delle risultanze dell’apposito registro. Il verificatore provvederà - scrive ancora il Cga - al supplemento di istruttoria nel contraddittorio tra le parti e depositerà una documentata relazione di sintesi, in formato sia cartaceo e sia digitale, presso la Segreteria della sezione giurisdizionale di questo CGA, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza".