Le tassano edificio rurale, Imu: vince il ricorso contro il Comune di Avola
Il Comune di Avola non può chiedere il pagamento dell’Ici/Imu su fabbricati “collabenti”, pretendendo di tassare l’area di sedime come area edificabile occupata degli stessi fabbricati privi di rendita catastale. A vincere la causa contro il Comune di Avola, a seguito di ricorso presentato nell’aprile del 2013 alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, con la quale si opponeva al pagamento dell’Ici/Imu richiesto dall’ente comunale per l’anno 2011 su tre fabbricati rurali e diroccati situati all’interno di un terreno agricolo in contrada Sanghitello, è stata una delle comproprietarie dello stesso terreno, T.G., residente a Noto, difesa per questa controversia tributaria dall’avvocato Franzo Boscarino del Foro di Siracusa. Si tratta di una materia controversa, sulla quale comunque ci sono diverse sentenze della Cassazione, la 5166/2013 e la 17815 del 19 luglio 2017, espressesi sul trattamento fiscale di terreno su cui insistono fabbricati collabenti e sul quale si tiene conto dell’area su cui insistono. Pur se iscritti a catasto con la categoria catastale F2. Una sentenza di giustizia fiscale, quella emessa dalla Commissione Tributaria di Siracusa, che si rifà alle precedenti sentenze della Cassazione in materia di fabbricanti collabenti , cioè fabbricati rurali e degradati privi di utilizzo. La commissione tributaria ha dato ragione alla ricorrente che per nessuna ragione aveva intenzione di pagare all’epoca l’Imu richiesta a seguito di accertamento dal Comune di Avola, pari a circa 2 mila euro complessivi per tre fabbricati vetusti che insistono su un’area ritenuta edificabile di 320 metri quadrati, all’interno di un terreno rurale sul quale già i proprietari pagano l’Imu come terreno agricolo. Il Comune di Avola, costituitosi in giudizio, ha sostenuto che l’area occupata dai fabbricati collabenti è da ritenersi comunque un potenziale edificatorio, e, quindi, “ la loro area di sedime deve essere tassata come area edificabile, ai sensi dell’articolo 5 comma 6 del DLG 504/1992”. La Commissione tributaria ( presidente Matteo Bonfiglio), ha invece ritenuto fondato il ricorso della signora T.G., predisposto dall’avvocato Franzo Boscarino, ritenendo e appellandosi al principio della legge in materia , essendo “ unità collabenti perché non abitabili e/o non agibili e prive di rendita, non essendo suscettibili di reddito.” Ed Inoltre , la Commissione tributaria non ha condiviso la tesi del Comune, che sosteneva per il pagamento dell’Ici , che si trattava di area ( potenzialmente) edificabile, non essendo separatamente valutabile autonomamente pur incorporato nella totalità del terreno agricolo. “Come tali i fabbricati collabenti privi di reddito non sono assoggettabili ad imposta”, è scritto invece nella sentenza della Commissione Tributaria provinciale, terza sezione, pubblicata a fine aprile scorso, che annulla l’atto impugnato e condanna il Comune di Avola al pagamento delle spese processuali pari a 100 euro.
A.D.A.