Mafia a Castelvetrano, Giambalvo assolto perché il pentito è morto
Le dichiarazioni del collaboratore morto a causa di una grave malattia sono inutilizzabili, perche' proprio la gravita' del male avrebbe dovuto spingere il pubblico ministero a sentirlo in contraddittorio con le persone accusate, prima del possibile decesso. E' questo il principio applicato dalla quarta sezione della Corte d'Appello di Palermo, che ha accolto le tesi difensive di Calogero Giambalvo, ex consigliere comunale di Castelvetrano (Trapani), accusato di collusioni con il superlatitante Matteo Messina Denaro. Ad essere dichiarati non utilizzabili sono i verbali resi il 22 gennaio e il 16 febbraio del 2016 da Lorenzo Cimarosa, cugino del capomafia e colpito da un tumore che gli fu diagnosticato in quegli stessi giorni. La malattia poi lo porto' al decesso, avvenuto l'8 gennaio dell'anno scorso, e il procuratore generale, secondo il collegio presieduto da Mario Fontana, avrebbe dovuto garantire a Giambalvo (assolto in primo grado e oggetto di ricorso da parte della pubblica accusa) la possibilita' di interloquire, attraverso i propri legali, con un'anticipazione del dibattimento. Il pg cioe', secondo i giudici, avrebbe dovuto ricorrere a un "incidente probatorio".
Calogero Giambalvo, detto Lillo, era stato ascoltato dalle microspie mentre tesseva le lodi di Messina Denaro, ma contro di lui l'accusa di associazione mafiosa era caduta, nel processo Eden 2, celebrato col rito abbreviato dal Gup del Tribunale di Palermo Fernando Sestito, il 16 dicembre 2015. La Corte ha adesso accolto e fatto proprie le osservazioni avanzate dagli avvocati Roberto Tricoli, Massimiliano Miceli e Enzo Salvo: "Il pm - argomenta ora il collegio di secondo grado - nell'ordinamento italiano e' figura di garanzia ed e' chiamato perfino a raccogliere prove a favore dell'indagato", cosi' "ogni qual volta sia ragionevolmente prevedibile che la persona che ha reso dichiarazioni accusatorie a carico di terzi non potra' essere controesaminata dalla parte interessata", il rappresentante della pubblica accusa "deve attivarsi e richiedere l'incidente probatorio ovvero l'acquisizione urgente della prova", perche' nel caso di Cimarosa "l'evoluzione della malattia in senso peggiorativo era da ritenersi prevedibile" e la Procura generale lo sapeva.