Voto favorevole della Camera
"Sì" al nuovo codice antimafia: i corrotti sono come i boss
La Camera ha approvato il nuovo Codice Antimafia. Il provvedimento ora passa al Senato. I favorevoli sono stati 281, i contrari 66, gli astenuti 2.
Il nuovo codice antimafia introduce importanti novita', sia sul fronte della prevenzione che su quello del sequestro dei beni. In particolare, le nuove norme introducono l'equiparazione tra corrotto e mafioso.
Ecco, in sintesi, le principali novita': - CORROTTI COME MAFIOSI: Si allarga il perimetro dei possibili destinatari cui possono essere applicate le misure di prevenzione personali: sorveglianza speciale e divieto/obbligo di soggiorno potranno applicarsi da un lato a chi e' indiziato di favorire la latitanza prestando assistenza agli associati a delinquere e dall'altro a chi e' indiziato di alcuni gravi delitti contro la pubblica amministrazione, tra cui peculato, corruzione propria e impropria, corruzione in atti giudiziari, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilita'.
- PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE PIU' VELOCI: Il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione e' reso piu' trasparente, garantito e veloce (trattazione prioritaria con rafforzamento delle sezioni competenti, copertura immediata delle vacanze, relazioni periodiche sull'operativita' delle sezioni, utilizzo delle videoconferenze, immediata decisione sulle questioni di competenza). Si introduce la distrettualizzazione delle misure di prevenzione prevedendo sezioni o collegi distrettuali specializzati, mentre il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e' inserito tra i soggetti titolari del potere di proposta delle misure di prevenzione. E' peraltro meglio definito il coordinamento tra le figure dei proponenti. Ai fini delle indagini patrimoniali tutti i titolari del potere di proposta di prevenzione avranno accesso al SID, al sistema di interscambio flussi dell'Agenzia delle entrate.
SEQUESTRO PIU' INCISIVO: Il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie si estende a tutti i beni aziendali. A provvedere materialmente al sequestro sara' ora la polizia giudiziaria (non piu' l'ufficiale giudiziario). Se il bene immobile e' occupato dalle persone colpite dal sequestro, il giudice delegato ne chiede al tribunale lo sgombero, eseguito dal questore. In alcuni limitati casi e' pero' possibile il differimento (quando, ad esempio, necessario per una migliore conservazione del bene o per temporanei contratti di locazione). Si assicura, in altri termini, che gli immobili non siano mai abbandonati e, per quanto possibile e con gradualita', si anticipa la destinazione prevista dopo la confisca. Gli immobili, tra l'altro, potranno anche essere concessi in locazione alle forze di polizia o alle forze armate e ai vigili del fuoco.
- CONFISCA RAFFORZATA: E' stabilito espressamente che non si puo' giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli e' frutto di evasione fiscale. Se il tribunale non dispone la confisca, puo' nel caso applicare l'amministrazione giudiziaria e il controllo giudiziario. E' ampliato l'ambito di applicazione di sequestro e confisca per equivalente, mentre la confisca allargata diventa obbligatoria anche per alcuni ecoreati e per l'autoriciclaggio e trova applicazione anche in caso di amnistia, prescrizione o morte di chi l'ha subita. In caso di revoca della confisca, la restituzione del bene avviene per equivalente se nel frattempo sia stato destinato a finalita' di interesse pubblico. - CONTROLLO IMPRESE INFILTRATE: E' introdotto il nuovo istituto del controllo giudiziario delle aziende quando sussiste il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose che ne condizionino l'attivita'. Il controllo giudiziario, previsto per un periodo che va da un anno a tre anni, puo' essere chiesto volontariamente anche dalle imprese che abbiano impugnato l'informazione antimafia interdittiva di cui sono oggetto. Una volta disposto, gli effetti dell'interdittiva restano sospesi.
TERZI PIU' TUTELATI: Sono garantiti i diritti dei terzi in buona fede che risultano da atti anteriori al sequestro. L'amministratore giudiziario puo' essere autorizzato a pagare subito i 'creditori strategici' a beneficio della continuita' aziendale. La tutela dei terzi creditori e' peraltro disciplinata in modo piu' funzionale per cio' che riguarda domande di ammissione del credito, tempi di accertamento e udienza di verifica ed eventuale vendita dei beni a confisca definitiva per il pagamento dei creditori ammessi. Nell'elenco dei creditori in vista dell'udienza di verifica va inserito anche chi vanta un diritto di godimento o garanzia. Chi ha un diritto di garanzia sul bene in sequestro puo' intervenire nel procedimento di prevenzione patrimoniale.
- SEGNALAZIONE BANCHE COLLUSE: Si fa piu' rigorosa la disciplina dei presupposti che consentono alla banca titolare di ipoteca sul bene confiscato di ottenere parte di quanto prestato. Se in corso di verifica alla banca che vanta un credito non e' riconosciuta la buona fede, il decreto che rigetta la domanda di ammissione al credito deve essere comunicato alla Banca d'Italia.
- RESTYLING AGENZIA BENI CONFISCATI: L'Agenzia nazionale viene ridisegnata spostando il baricentro dal ministero dell'Interno alla presidenza del Consiglio che ne avra' ora la vigilanza. Il direttore, scelto tra specifiche figure professionali, non necessariamente dovra' essere un prefetto, e presiedera' il Comitato consultivo di indirizzo, un nuovo organo interno che esprime pareri e presenta proposte. L'Agenzia ha competenza tanto sui sequestri di prevenzione quanto su quelli penali. Al riguardo, nel ridefinirne i compiti, viene potenziata l'attivita' di acquisizione dati e valorizzato il ruolo in fase di sequestro con l'obiettivo di consentire un'assegnazione provvisoria dei beni e delle aziende e la funzione di assistenza all'autorita' giudiziaria nella gestione del bene fino alla confisca definitiva. L'Agenzia puo' destinare beni e aziende direttamente a enti territoriali e associazioni.
- CONFISCA ANTICAPORALATO: Contro il caporalato scatta la confisca obbligatoria di cio' che e' servito a commettere il reato. La confisca, operativa dopo la condanna definitiva per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, puo' riguardare anche prezzo o profitto del reato o beni diversi del reo (per equivalente). E' consentita anche la confisca allargata. Se il reato e' commesso da un dipendente nell'interesse dell'impresa, ne risponde anche la societa' (sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote).